Porta Pitbike posteriori...non è proprio tutto "illegale"...
Inviato: mer gen 25, 2012 12:04 am
Ragazzi...mentre viaggiavo ieri di ritorno da verona...ho visto tante macchine portare le biciclette con portabici posteriori del tutto simili a quelli che abbiamo visto in vendita su ebay per portare la pitbike..
tornato a casa...ho iniziato una ricerca e ho trovato innanzitutto questa interessantissima circolare:
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a
sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
Inoltre dalle mie ricerche ho capito che:
In generale i portabici posteriori non possono essere applicati se:
1 ) I dispositivi luminosi sono significativamente nascosti dal prodotto o dalle bici stesse eccetto il terzo stop e le luci di retromarcia (questo ne impedisce l'applicazione, per esempio, sui veicoli con fari alti).
2) La targa è parzialmente nascosta dal prodotto o dalle bici stesse
...una pitbike copre sicuramente la targa...ma a questo si può ovviare installando un ripetitore di luci e targa con attacco classico come le luci del carrello
http://www.autoline.it/product.asp?intC ... alog=666PB
ecco quindi che tutto sarebbe perfettamente legale...
ma c'è un però....
una successiva circolare, del 1999 però specifica che sul portabici è VIETATO trasportare motocicli e ciclomotori
Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 6/5/1999 prot. 1906/4120(0) - MOT B041
A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni.
L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
È di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan.
È pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
MA, c'è ancora un però...una pitbike non è assolutamente nè un motociclo nè un ciclomotore, è "un oggetto"...
detto questo...in stretti termini di legge diventa legale trasportare una pitbike con un sistema come questo:
a patto di installare il ripetitore di targa e luci...
poi "siamo in italia ed ogni legge è soggetta ad interpretazione" ma imho girando circolare alla mano si sta tranquilli nel 99% dei casi
tornato a casa...ho iniziato una ricerca e ho trovato innanzitutto questa interessantissima circolare:
OGGETTO: Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a
sbalzo sulle autovetture ed autocaravan.
La presenza delle attrezzature in oggetto indicate, riscontrata già da tempo sui vei- coli provenienti dai paesi della CE, si è ormai rapidamente diffusa anche tra gli analoghi veicoli immatricolati con targa nazionale.
Considerata, sia la vastità del fenomeno che i numerosi quesiti pervenuti da parte di Uffici provinciali, Associazioni ed Organi di controllo della circolazione stradale, è ne- cessario procedere alla emanazione di disposizioni in materia, al fine di aggiornare le pro- cedure da seguire per la installazione delle strutture in esame.
Si premette che i portasci e i portabagagli, accessori che la Direttiva n. 79/488/CEE (1) (sporgenze esterne) consente di omologare tali entità tecniche indipendenti destinati ai veicoli della categoria M1, possono essere applicate sugli autoveicoli, senza l’obbligo della annotazione sulla carta di circolazione.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili, sono, tuttavia, accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo, e la cui applicazione, al pari del portasci, è da ritenersi ammissibile sic et simpliciter senza l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.
Ricade nella responsabilità del conducente del veicolo l’obbligo della corretta in-stallazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancorag- gio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Riguardo alla applicazione, in particolare, del portabici sulle autocaravan, si ricor- da che non sussiste più l’obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell’interesse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16.9.1993 (2), in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della Direttiva n. 95/48/CE (3) relativa alle masse e alle dimensioni dei veicoli.
Similmente, incombe sul conducente la corretta sistemazione del carico, ai sensi dell’art. 164 del Codice della strada (4). In particolare, si raccomanda l’esigenza di assicu- rare la completa visibilità dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, e della targa.
In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orienta- te verso l’esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti.
Si comunica, infine, che per ragioni di sicurezza, non è più consentita l’applicazio- ne di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocarovan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i car- relli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa.
È abrogata la circolare D.G. n. 201/85(5) ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare, che è di immediata applicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Ing. Tullio D’Ulisse
Inoltre dalle mie ricerche ho capito che:
In generale i portabici posteriori non possono essere applicati se:
1 ) I dispositivi luminosi sono significativamente nascosti dal prodotto o dalle bici stesse eccetto il terzo stop e le luci di retromarcia (questo ne impedisce l'applicazione, per esempio, sui veicoli con fari alti).
2) La targa è parzialmente nascosta dal prodotto o dalle bici stesse
...una pitbike copre sicuramente la targa...ma a questo si può ovviare installando un ripetitore di luci e targa con attacco classico come le luci del carrello
http://www.autoline.it/product.asp?intC ... alog=666PB
ecco quindi che tutto sarebbe perfettamente legale...
ma c'è un però....
una successiva circolare, del 1999 però specifica che sul portabici è VIETATO trasportare motocicli e ciclomotori
Circolare Ministero dei trasporti e della navigazione 6/5/1999 prot. 1906/4120(0) - MOT B041
A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare D.C. IV n. B103 del 27 novembre 1998, si forniscono le seguenti precisazioni.
L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare B103 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni Uffici provinciali hanno rifiutato la immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
È di tutta evidenza che la garanzia di stabilità e corretta installazione delle strutture in questione non può che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal Costruttore dell'autocaravan.
È pertanto consentita la installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal Costruttore dell'autocaravan. Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovrà essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.
MA, c'è ancora un però...una pitbike non è assolutamente nè un motociclo nè un ciclomotore, è "un oggetto"...
detto questo...in stretti termini di legge diventa legale trasportare una pitbike con un sistema come questo:
a patto di installare il ripetitore di targa e luci...
poi "siamo in italia ed ogni legge è soggetta ad interpretazione" ma imho girando circolare alla mano si sta tranquilli nel 99% dei casi